Art. 4.
                  Piani di utilizzazione agronomica
 
  1. I produttori, singoli o associati, le cui aziende di fondovalle,
esclusi  alpeggi  e  mayen, abbiano consistenza superiore a 10 unita'
bovine  adulte  per  ettaro  e  che  intendano   utilizzare   liquami
zootecnici  su  terreni  di proprieta', in affitto od in concessione,
sono tenuti  a  predisporre,  e  presentare  al  Sindaco  del  Comune
competente,  unitamente alla richiesta di autorizzazione, il piano di
utilizzazione   agronomica.        L'Assessorato    dell'agricoltura,
forestazione  e  risorse  naturali, tramite gli uffici periferici del
Servizio assistenza tecnica economica  e  sociale  e  dello  sviluppo
agricolo  (SATESSA),  se  richiesto  dall'interessato,  provvede alla
redazione del piano e,  qualora  richiesto  dal  Sindaco  del  Comune
interessato,  fornisce  competente  parere  entro trenta giorni dalla
richiesta.
  2. I piani di  cui  al  comma  1  devono  individuare  quantita'  e
qualita' dei reflui zootecnici spargibili nelle aree ritenute idonee,
tenuto conto:
   a) della profondita' del terreno e della sua pendenza;
   b) della presenza di ristagni e del rischio di inondazioni;
   c) del rischio di scorrimento superficiale delle acque;
   d) delle colture e dei relativi fabbisogni nutritivi;
   e) delle tecniche agronomiche utilizzate;
   f) delle tipologie di allevamento.
  3.  Le  eventuali  modificazioni  alla  tipologia e alle dimensioni
degli allevamenti, nonche' dei terreni interessati allo  spargimento,
devono   essere  immediatamente  comunicate  al  Sindaco  del  Comune
competente, unitamente ad un nuovo piano di utilizzazione agronomica.
  4. Non e' soggetto ad autorizzazione l'impiego di letame.