Art. 4. Piani di utilizzazione agronomica 1. I produttori, singoli o associati, le cui aziende di fondovalle, esclusi alpeggi e mayen, abbiano consistenza superiore a 10 unita' bovine adulte per ettaro e che intendano utilizzare liquami zootecnici su terreni di proprieta', in affitto od in concessione, sono tenuti a predisporre, e presentare al Sindaco del Comune competente, unitamente alla richiesta di autorizzazione, il piano di utilizzazione agronomica. L'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, tramite gli uffici periferici del Servizio assistenza tecnica economica e sociale e dello sviluppo agricolo (SATESSA), se richiesto dall'interessato, provvede alla redazione del piano e, qualora richiesto dal Sindaco del Comune interessato, fornisce competente parere entro trenta giorni dalla richiesta. 2. I piani di cui al comma 1 devono individuare quantita' e qualita' dei reflui zootecnici spargibili nelle aree ritenute idonee, tenuto conto: a) della profondita' del terreno e della sua pendenza; b) della presenza di ristagni e del rischio di inondazioni; c) del rischio di scorrimento superficiale delle acque; d) delle colture e dei relativi fabbisogni nutritivi; e) delle tecniche agronomiche utilizzate; f) delle tipologie di allevamento. 3. Le eventuali modificazioni alla tipologia e alle dimensioni degli allevamenti, nonche' dei terreni interessati allo spargimento, devono essere immediatamente comunicate al Sindaco del Comune competente, unitamente ad un nuovo piano di utilizzazione agronomica. 4. Non e' soggetto ad autorizzazione l'impiego di letame.