Art. 5. Carichi ammissibili 1. Il carico massimo di azoto totale per ettaro e per anno e' di 340 chilogrammi, da intendersi come media aziendale. Per le colture poliennali tale valore puo' essere ripartito sull'intero ciclo colturale. Per il calcolo del carico e' possibile tenere conto degli ettari non appartenenti all'azienda quando il fieno prodotto nei medesimi sia ceduto alla stessa azienda in cambio di letame; lo scambio dev'essere sancito da un documento sottoscritto dalle parti interessate. 2. Per le aree vulnerabili, in attesa di disposizioni tecniche di attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), i limiti massimi sono fissati in 170 chilogrammi per ettaro, elevabili a 210 chilogrammi nel caso si presenti un piano di utilizzazione agronomica che giustifichi l'utilizzo.