Art. 5.
                         Carichi ammissibili
 
  1.  Il  carico  massimo di azoto totale per ettaro e per anno e' di
340 chilogrammi, da intendersi come media aziendale. Per  le  colture
poliennali  tale  valore  puo'  essere  ripartito  sull'intero  ciclo
colturale.  Per il calcolo del carico e' possibile tenere conto degli
ettari non appartenenti all'azienda  quando  il  fieno  prodotto  nei
medesimi  sia  ceduto  alla  stessa  azienda  in cambio di letame; lo
scambio dev'essere sancito da un documento sottoscritto  dalle  parti
interessate.
  2.  Per  le aree vulnerabili, in attesa di disposizioni tecniche di
attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236 (Attuazione della  direttiva  CEE  numero  80/778
concernente  la  qualita'  delle acque destinate al consumo umano, ai
sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), i  limiti
massimi  sono  fissati in 170 chilogrammi per ettaro, elevabili a 210
chilogrammi nel caso si presenti un piano di utilizzazione agronomica
che giustifichi l'utilizzo.