Art. 6.
                               Divieti
 
  1. Lo spargimento del liquame e' vietato  dal  15  dicembre  al  28
febbraio,  salvo  deroghe  stabilite di volta in volta dall'autorita'
comunale in base all'andamento metereologico stagionale.
   2. Lo spargimento del liquame e' inoltre vietato:
   a) sulle superfici non  interessate  da  colture  agricole,  salvo
deroga motivata dall'autorita' comunale;
   b) su terreni gelati o innevati;
   c) su terreni saturi o con ristagni d'acqua;
   d)  ove non diversamente specificato da altre norme o regolamenti,
su terreni situati a distanza di regola  inferiore  a  10  metri  dai
corsi  d'acqua,  con  esclusione  di quelli utilizzati per la pratica
della fertirrigazione;
   e) sui terreni in dissesto;
   f) nelle aree boschive, esclusi i pioppeti;
   g) nelle aree di golena;
   h) nelle aree di rispetto e di protezione dei punti di  captazione
di acqua destinata al consumo umano, ai sensi del D.P.R. 236/1988.
  3.  Lo  spandimento del letame non puo' avvenire ad una distanza di
regola  inferiore  a  5  metri  dai  corsi  d'acqua.  Lo   stoccaggio
temporaneo  del  letame  e  dei  suoi  assimilati  su terreno nudo e'
ammesso e deve  prevedere  la  formazione  di  un  solco  perimetrale
isolato  idraulicamente  dal  reticolo  scolante  ed una distanza dai
corsi d'acqua di almeno 10 metri, con esclusione di quelli utilizzati
per la pratica della fertirrigazione.