Art. 6. Divieti 1. Lo spargimento del liquame e' vietato dal 15 dicembre al 28 febbraio, salvo deroghe stabilite di volta in volta dall'autorita' comunale in base all'andamento metereologico stagionale. 2. Lo spargimento del liquame e' inoltre vietato: a) sulle superfici non interessate da colture agricole, salvo deroga motivata dall'autorita' comunale; b) su terreni gelati o innevati; c) su terreni saturi o con ristagni d'acqua; d) ove non diversamente specificato da altre norme o regolamenti, su terreni situati a distanza di regola inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua, con esclusione di quelli utilizzati per la pratica della fertirrigazione; e) sui terreni in dissesto; f) nelle aree boschive, esclusi i pioppeti; g) nelle aree di golena; h) nelle aree di rispetto e di protezione dei punti di captazione di acqua destinata al consumo umano, ai sensi del D.P.R. 236/1988. 3. Lo spandimento del letame non puo' avvenire ad una distanza di regola inferiore a 5 metri dai corsi d'acqua. Lo stoccaggio temporaneo del letame e dei suoi assimilati su terreno nudo e' ammesso e deve prevedere la formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dal reticolo scolante ed una distanza dai corsi d'acqua di almeno 10 metri, con esclusione di quelli utilizzati per la pratica della fertirrigazione.