Art. 8.
                 Tempi di adeguamento alla normativa
 
  1.  L'adeguamento  del  carico alle norme previste nell'art. 5 deve
avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore  del  presente
regolamento.
  2.  L'adeguamento dei contenitori di stoccaggio alle norme previste
nell'art. 7 deve avvenire entro tre anni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento.
  Il  presente  regolamento sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
   Aosta, 9 agosto 1995.
                               VIERIN