Art. 8. Tempi di adeguamento alla normativa 1. L'adeguamento del carico alle norme previste nell'art. 5 deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. L'adeguamento dei contenitori di stoccaggio alle norme previste nell'art. 7 deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 9 agosto 1995. VIERIN