Art. 11. Commercio e somministrazione di alimenti e bevande 1. I titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi della legge 398/1976, per il commercio di alimenti e bevande o per la loro somministrazione, che esercitavano, rispettivamente, anche la somministrazione di alimenti e bevande o il loro commercio, possono, in sede di conversione del titolo autorizzativo, ottenere il rilascio dell'autorizzazione per entrambe le attivita', avuto riguardo ai disposti dell'art. 2, comma 6, della legg 112/1991.