Art. 11.
         Commercio e somministrazione di alimenti e bevande
 
  1.  I  titolari  di autorizzazione, rilasciata ai sensi della legge
398/1976, per il commercio di  alimenti  e  bevande  o  per  la  loro
somministrazione,   che   esercitavano,   rispettivamente,  anche  la
somministrazione di alimenti e bevande o il loro commercio,  possono,
in sede di conversione del titolo autorizzativo, ottenere il rilascio
dell'autorizzazione  per  entrambe  le  attivita',  avuto riguardo ai
disposti dell'art. 2, comma 6, della legg 112/1991.