Art. 2. Attribuzioni trasferite ai comuni 1. Ai comuni sono trasferite le funzioni concernenti: a) la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, in una delle tipologie previste dalla legge 112/1991 e secondo i criteri di cui all'art. 19 del regolamento di esecuzione della legge medesima, adottato con decreto 248/1993; b) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge 112/1991; c) la volturazione del titolo autorizzativo per il trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda di cui all'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 112/1991, adottato con decreto 248/1993; d) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita; e) la sospensione e la revoca dell'autorizzazione. 2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei criteri ed indirizzi programmatici, anche numerici, fissati dalla regione. 3. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la regione provvedera' all'elaborazione dei criteri ed indirizzi programmatici di cui al comma 2.