Art. 2.
                  Attribuzioni trasferite ai comuni
 
  1. Ai comuni sono trasferite le funzioni concernenti:
   a)  la  conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge
19 maggio 1976, n. 398, in una delle tipologie previste  dalla  legge
112/1991  e  secondo  i criteri di cui all'art. 19 del regolamento di
esecuzione della legge medesima, adottato con decreto 248/1993;
   b)   il   rilascio   delle   autorizzazioni,   anche   stagionali,
all'esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche di cui all'art. 2,
commi 3 e 4, della legge 112/1991;
   c) la volturazione del titolo autorizzativo per  il  trasferimento
in  gestione  o  in  proprieta'  dell'azienda  di cui all'art. 16 del
regolamento di esecuzione della legge 112/1991, adottato con  decreto
248/1993;
   d) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita;
   e) la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.
   2.  I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto
delle disposizioni della presente legge e dei  criteri  ed  indirizzi
programmatici, anche numerici, fissati dalla regione.
  3.  Entro  il  termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, la  regione  provvedera'  all'elaborazione  dei
criteri ed indirizzi programmatici di cui al comma 2.