Art. 3. Conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 398/1976 1. I comuni effettuano la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'abrogata legge 398/1976 nelle autorizzazioni di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge 112/1991. 2. Ai fini della conversione nell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 112/1991, e' competente, in relazione al singolo posteggio, il comune dove ha sede il posteggio medesimo, sia che l'interessato risieda nell'ambito del territorio regionale, sia che risieda fuori regione. 3. Ai fini della conversione nell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge 112/1991, e' competente: a) Il comune di residenza, se l'interessato risiede nel territorio della regione; b) uno dei comuni capoluogo delle provincie indicate nell'autorizzazione da convertire, a scelta dell'interessato, se residente fuori regione.