Art. 3.
 Conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 398/1976
 
  1.   I   comuni  effettuano  la  conversione  delle  autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'abrogata legge 398/1976 nelle autorizzazioni
di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge 112/1991.
  2. Ai fini della conversione nell'autorizzazione  di  cui  all'art.
2,  comma  3,  della  legge  112/1991, e' competente, in relazione al
singolo posteggio, il comune dove ha sede il posteggio medesimo,  sia
che  l'interessato  risieda nell'ambito del territorio regionale, sia
che risieda fuori regione.
  3. Ai fini della conversione nell'autorizzazione  di  cui  all'art.
2, comma 4, della legge 112/1991, e' competente:
   a) Il comune di residenza, se l'interessato risiede nel territorio
della regione;
   b)   uno   dei   comuni   capoluogo   delle   provincie   indicate
nell'autorizzazione da  convertire,  a  scelta  dell'interessato,  se
residente fuori regione.