Art. 4. Rilascio nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche 1. Le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 112/1991 sono rilasciate dal comune in cui ha sede il posteggio richiesto. 2. Le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge 112/1991 sono rilasciate, sentita la commissione regionale competente: a) dal comune di residenza o di sede legale del richiedente, se la sua residenza o la sua sede legale e' ubicata nel territorio regionale; b) da un comune capoluogo di provincia, a scelta dell'interessato, se la sua residenza o la sua sede legale e' ubicata fuori dalla regione.