Art. 4.
  Rilascio nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche
 
  1.  Le  autorizzazioni  di  cui  all'art.  2,  comma 3, della legge
112/1991 sono rilasciate dal comune  in  cui  ha  sede  il  posteggio
richiesto.
  2.  Le  autorizzazioni  di  cui  all'art.  2,  comma 4, della legge
112/1991  sono   rilasciate,   sentita   la   commissione   regionale
competente:
   a) dal comune di residenza o di sede legale del richiedente, se la
sua  residenza  o  la  sua  sede  legale  e'  ubicata  nel territorio
regionale;
   b) da un comune capoluogo di provincia, a scelta dell'interessato,
se la sua residenza o la sua  sede  legale  e'  ubicata  fuori  dalla
regione.