Art. 7.
                        Competenze dei comuni
 
  1.  Le  istanze presentate alla regione precedentemente all'entrata
in vigore della presente legge, in relazione agli adempimenti di  cui
ai  precedenti articoli 3, 4 e 6, sono trasferite d'ufficio ai comuni
competenti,  senza  alcun  ulteriore   adempimento   a   carico   dei
richiedenti.