(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 29 del 31 agosto 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Provvidenze per la ricostruzione o la riparazione delle recinzioni 1. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e alle cooperative agricole che in conseguenza degli incendi del 1994 hanno subi'to la compromissione del bilancio aziendale e' concesso un contributo a fondo perduto pari al 60 per cento del danno subito e accertato alle recinzioni indispensabili all'esercizio dell'attivita' zootecnica, per la ricostruzione e la riparazione delle recinzioni stesse. 2. L'istruttoria delle domande, che deve necessariamente comprendere il sopralluogo alla azienda per l'accertamento del danno, e le concessioni delle provvidenze sono attribuite ai Servizi provinciali dell'agricoltura competenti per territorio che utilizzano le procedure previste per la concessione delle opere di miglioramento fondiario. 3. Per beneficiare delle provvidenze le recinzioni devono essere riparate o ricostruite secondo le modalita' indicate con proprio decreto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.