(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 29
                         del 31 agosto 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
 
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 Provvidenze per la ricostruzione o la riparazione delle recinzioni
 
  1.   Agli  imprenditori  agricoli,  singoli  o  associati,  e  alle
cooperative agricole che in conseguenza degli incendi del 1994  hanno
subi'to  la  compromissione  del  bilancio  aziendale  e' concesso un
contributo a fondo perduto pari al 60 per cento del  danno  subito  e
accertato alle recinzioni indispensabili all'esercizio dell'attivita'
zootecnica,  per  la  ricostruzione e la riparazione delle recinzioni
stesse.
  2.  L'istruttoria   delle   domande,   che   deve   necessariamente
comprendere il sopralluogo alla azienda per l'accertamento del danno,
e  le  concessioni  delle  provvidenze  sono  attribuite  ai  Servizi
provinciali dell'agricoltura competenti per territorio che utilizzano
le procedure previste per la concessione delle opere di miglioramento
fondiario.
  3. Per beneficiare delle provvidenze le  recinzioni  devono  essere
riparate  o  ricostruite  secondo  le  modalita' indicate con proprio
decreto   dall'Assessore   regionale   dell'agricoltura   e   riforma
agro-pastorale.