Art. 2. Interventi per la ricostruzione delle scorte vive 1. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed alle cooperative agricole che in conseguenza degli incendi del 1994 hanno subi'to la compromissione del bilancio aziendale e' concesso un contributo a fondo perduto pari al 60 per cento del danno subi'to e accertato alle scorte vive per la ricostituzione delle stesse scorte. 2. Le perdite delle scorte vive devono essere certificte mediante attestazione rilasciata dalle Unita' sanitarie locali competenti per territorio. 3. L'istruttoria delle domande e la concessione delle provvidenze sono attribuite ai servizi provinciali dell'agricoltura competenti per territorio. 4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche a favore degli apicoltori.