Art. 2.
          Interventi per la ricostruzione delle scorte vive
 
  1.  Agli  imprenditori  agricoli,  singoli  o  associati,  ed  alle
cooperative agricole che in conseguenza degli incendi del 1994  hanno
subi'to  la  compromissione  del  bilancio  aziendale  e' concesso un
contributo a fondo perduto pari al 60 per cento del danno  subi'to  e
accertato alle scorte vive per la ricostituzione delle stesse scorte.
  2.  Le  perdite delle scorte vive devono essere certificte mediante
attestazione rilasciata dalle Unita' sanitarie locali competenti  per
territorio.
  3.  L'istruttoria  delle domande e la concessione delle provvidenze
sono attribuite ai servizi  provinciali  dell'agricoltura  competenti
per territorio.
  4.  Le  disposizioni  contenute  nel presente articolo si applicano
anche a favore degli apicoltori.