Art. 11. Accesso all'impiego dei cittadini degli Stati membri della Comunita' europea 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere ai posti di lavoro presso la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni statali vigenti in materia. 2. Nei singoli bandi sulle modalita' di accesso all'impiego provinciale sono individuati gli eventuali posti e le funzioni per le quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana.