Art. 11.
            Accesso all'impiego dei cittadini degli Stati
                   membri della Comunita' europea
 
  1. I cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  Europea  possono
accedere ai posti di lavoro presso la Provincia autonoma di Bolzano e
gli  enti di cui all'articolo 2, comma 1, che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici  poteri,  nel  rispetto  dei  criteri
stabiliti dalle disposizioni statali vigenti in materia.
  2.  Nei  singoli  bandi  sulle  modalita'  di  accesso  all'impiego
provinciale sono individuati gli eventuali posti e le funzioni per le
quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana.