Art. 12. Modalita' di accesso all'impiego 1. L'assunzione all'impiego presso gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, avviene: a) per concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalita' richiesta o per test attitudinali; b) dalla prima alla quinta qualifica funzionale anche sulla base di prove selettive, seguendo apposita graduatoria permanente, aggiornata periodicamente e formata sulla base di una valutazione di soli titoli che possono tenere conto anche della situazione familiare e dello stato di disoccupazione del candidato. 2. Nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso puo' tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno successivo alla data del bando medesimo. Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze o anche con un anticipo di non piu' di un mese qualora vi sia l'esigenza di garantire la regolare continuita' del servizio. 3. Il giudizio nei concorsi di selezione e' dato da apposita commissione esaminatrice, composta esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, che possono essere scelti anche tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici i componenti dell'organo di direzione politica o i rappresentanti sindacali. 4. Nel regolamento di esecuzione sono disciplinati: a) il numero, il tipo e le modalita' di svolgimento delle prove e degli esami; b) i criteri generali per la valutazione dei titoli; e) la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici, salvi il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, la presenza del gruppo linguistico ladino in caso di posti messi a concorso per il solo gruppo linguistico ladino e la possibilita' per tale gruppo di essere rappresentato nelle relative commissioni negli altri casi; d) l'assunzione delle categorie protette nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale; e) il riconoscimento dei servizi prestati, anche se presso altri enti; f) le modalita' di ammissione all'impiego provinciale di aspiranti in possesso di titoli di studio o di formazione professionale conseguiti presso uno Stato membro dell'Unione Europea ed equiparabili, sulla base della normativa vigente, ai corrispondenti titoli di accesso previsti nei singoli profili professionali; g) il limite massimo di eta' per l'accesso ai diversi profili professionali e per il collocamento a riposo d'ufficio; h) le modalita' ed i criteri della riammissione in servizio. 5. Nella nomina delle commissioni esaminatrici si tende a garantire, di regola, la presenza di ambedue i sessi.