Art. 12.
                  Modalita' di accesso all'impiego
 
  1.  L'assunzione all'impiego presso gli enti di cui all'articolo 2,
comma 1, avviene:
   a) per concorso pubblico per  esami,  per  titoli  ed  esami,  per
corso-concorso  o  per  selezione mediante svolgimento di prove volte
all'accertamento  della  professionalita'  richiesta   o   per   test
attitudinali;
   b)  dalla  prima alla quinta qualifica funzionale anche sulla base
di  prove  selettive,  seguendo  apposita   graduatoria   permanente,
aggiornata  periodicamente e formata sulla base di una valutazione di
soli titoli che possono tenere conto anche della situazione familiare
e dello stato di disoccupazione del candidato.
  2. Nella determinazione del numero dei posti da mettere a  concorso
puo'  tenersi  conto,  oltre  che dei posti disponibili alla data del
bando, anche  di  quelli  che  si  renderanno  vacanti  entro  l'anno
successivo alla data del bando medesimo. Le nomine ai posti eccedenti
quelli  disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi
delle singole vacanze o anche con un anticipo di non piu' di un  mese
qualora  vi  sia  l'esigenza di garantire la regolare continuita' del
servizio.
  3. Il giudizio nei  concorsi  di  selezione  e'  dato  da  apposita
commissione  esaminatrice,  composta  esclusivamente  da  esperti  di
provata competenza nelle materie  di  concorso,  che  possono  essere
scelti  anche  tra  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni. Non
possono  far  parte  delle  commissioni  esaminatrici  i   componenti
dell'organo di direzione politica o i rappresentanti sindacali.
  4. Nel regolamento di esecuzione sono disciplinati:
   a)  il numero, il tipo e le modalita' di svolgimento delle prove e
degli esami;
   b) i criteri generali per la valutazione dei titoli;
   e)  la  composizione  ed  il   funzionamento   delle   commissioni
esaminatrici,  salvi  il  rispetto della rappresentanza proporzionale
dei gruppi linguistici, la presenza del gruppo linguistico ladino  in
caso  di posti messi a concorso per il solo gruppo linguistico ladino
e la possibilita' per  tale  gruppo  di  essere  rappresentato  nelle
relative commissioni negli altri casi;
   d) l'assunzione delle categorie protette nel rispetto dei principi
stabiliti dalla normativa statale;
   e)  il  riconoscimento dei servizi prestati, anche se presso altri
enti;
   f) le modalita' di ammissione all'impiego provinciale di aspiranti
in possesso  di  titoli  di  studio  o  di  formazione  professionale
conseguiti   presso   uno   Stato   membro   dell'Unione  Europea  ed
equiparabili, sulla base della normativa vigente,  ai  corrispondenti
titoli di accesso previsti nei singoli profili professionali;
   g)  il  limite  massimo  di  eta' per l'accesso ai diversi profili
professionali e per il collocamento a riposo d'ufficio;
   h) le modalita' ed i criteri della riammissione in servizio.
  5.  Nella  nomina  delle  commissioni  esaminatrici  si   tende   a
garantire, di regola, la presenza di ambedue i sessi.