Art. 16.
                 Pari opportunita' tra uomo e donna
 
  1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, al  fine  di  garantire
pari  opportunita'  tra  uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro:
   a) garantiscono, salva motivata  impossibilita',  la  presenza  di
ambedue i sessi nelle commissioni di concorso;
   b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignita'
di uomini e donne sul lavoro;
   c)  garantiscono  la  partecipazione  delle  proprie dipendenti ai
corsi di formazione e  di  aggiornamento  professionale  in  rapporto
proporzionale    alla    loro    presenza    presso   la   rispettiva
amministrazione.     Gli  enti,  previo  eventuale   esame   con   le
organizzazioni  sindacali,  secondo  le  modalita'  stabilite  per la
partecipazione sindacale, adottano tutte le  misure  per  attuare  le
direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunita'.