Art. 16. Pari opportunita' tra uomo e donna 1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) garantiscono, salva motivata impossibilita', la presenza di ambedue i sessi nelle commissioni di concorso; b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignita' di uomini e donne sul lavoro; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza presso la rispettiva amministrazione. Gli enti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali, secondo le modalita' stabilite per la partecipazione sindacale, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunita'.