Art. 18.
                      Partecipazione sindacale
 
  1.   Gli  enti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  informano  le
rappresentanze sindacali del  rispettivo  comparto  sulle  misure  di
natura  generale  inerenti  alla  gestione dei rapporti di lavoro; su
loro richiesta le incontrano per  l'esame  relativo,  ferme  restando
l'autonoma   determinazione   definitiva  e  la  responsabilita'  dei
componenti organi amministrativi.
  2. L'eventuale esame previsto  dal  comma  1  deve  espletarsi  nel
termine    tassativo    di    quindici    giorni    dalla   ricezione
dell'informazione ovvero entro il termine piu' breve  per  motivi  di
urgenza;  decorsi  tali termini gli enti assumono le proprie autonome
determinazioni.