Art. 18. Partecipazione sindacale 1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, informano le rappresentanze sindacali del rispettivo comparto sulle misure di natura generale inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta le incontrano per l'esame relativo, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilita' dei componenti organi amministrativi. 2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione ovvero entro il termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini gli enti assumono le proprie autonome determinazioni.