Art. 19.
                     Tentativo di conciliazione
 
  1.   Ove   i   contratti  collettivi  non  prevedano  procedure  di
conciliazione diverse, gli enti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
possono   istituire,   d'intesa   con  le  organizzazioni  sindacali,
un'apposita  commissione  di  conciliazione  per  il   tentativo   di
conciliazione delle controversie individuali di lavoro ai sensi della
relativa  normativa  statale,  che  opera  secondo  i  termini  e  le
modalita' ivi previste. Su richiesta delle  parti,  tale  commissione
puo' fungere anche da organo arbitrale.
  2.   La  conimissione  di  cui  al  comma  1  e'  composta  da  due
rappresentanti  dell'  amministrazione  e   da   due   rappresentanti
designati  dalle  organizzazioni  sindacali  ed  e'  presieduta da un
esterno all'amministrazione, di provata esperienza  ed  indipendenza.
Quest'ultimo,  in  mancanza  di  accordo  tra  l'amministrazione e le
organizzazioni    sindacali,    e'     nominato,     su     richiesta
dell'amministrazione,  dal presidente del Tribunale.  Per ogni membro
viene previsto un sostituto. La commissione rimane in carica  per  la
durata di quattro anni.
  3.  Salvo il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi
linguistici, in caso di vertenza concernente  personale  appartenente
al  gruppo  linguistico  ladino  la  commissione di cui al comma 1 e'
integrata con un rappresentante di tale gruppo linguistico.