Art. 19. Tentativo di conciliazione 1. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione diverse, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, possono istituire, d'intesa con le organizzazioni sindacali, un'apposita commissione di conciliazione per il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro ai sensi della relativa normativa statale, che opera secondo i termini e le modalita' ivi previste. Su richiesta delle parti, tale commissione puo' fungere anche da organo arbitrale. 2. La conimissione di cui al comma 1 e' composta da due rappresentanti dell' amministrazione e da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali ed e' presieduta da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza. Quest'ultimo, in mancanza di accordo tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, e' nominato, su richiesta dell'amministrazione, dal presidente del Tribunale. Per ogni membro viene previsto un sostituto. La commissione rimane in carica per la durata di quattro anni. 3. Salvo il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, in caso di vertenza concernente personale appartenente al gruppo linguistico ladino la commissione di cui al comma 1 e' integrata con un rappresentante di tale gruppo linguistico.