Art. 5. Contratti collettivi 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'articolo 1. 2. Il contratto collettivo intercompartimentale e' stipulato per tutto il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata e comprende settori omogenei o affini. 3. La contrattazione collettiva di comparto e' finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si volge sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo intercompartimentale. 4. Ai fini del contemperamento tra esigenze organizzative, la tutela e la gestione del personale nonche' l'interesse degli utenti, i contratti collettivi possono prevedere in determinate materie una contrattazione collettiva decentrata, indicandone gli ambiti ed i soggetti di contrattazione. 5. Nel contratto intercompartimentale viene disciplinata, in modo uniforme per tutti i comparti, la durata dei contratti collettivi. 6. In sede di rinnovo dei contratti e di determinazione del trattamento economico costituiscono punti di riferimento della contrattazione: a) le tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro; b) la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni rispettivamente la comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel periodo contrattuale precedente, tenendo conto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali dello Stato; c) l'orario di lavoro; d) il requisito del bilinguismo o del trilinguismo; e) il divieto di automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, collegando tali trattamenti alla produttivita' individuale e di gruppo. 7. I comparti di contrattazione sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di accordi stipulati tra la parte negoziale pubblica e le organizzazioni sindacali aventi titolo per la partecipazione alla contrattazione intercompartimentale. 8. Nell'ambito dei comparti di contrattazione vengono previste apposite aree di contrattazione per il personale dirigenziale, nonche' per la dirigenza medica e veterinaria.