Art. 5.
                        Contratti collettivi
 
  1.  La  contrattazione  collettiva  si  svolge  su tutte le materie
relative al rapporto di lavoro, con esclusione  di  quelle  riservate
alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto
dell'articolo 1.
  2.  Il  contratto  collettivo intercompartimentale e' stipulato per
tutto il personale della Provincia e  degli  enti  pubblici  da  essa
dipendenti  o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa
propria o delegata e comprende settori omogenei o affini.
  3. La contrattazione  collettiva  di  comparto  e'  finalizzata  al
contemperamento   tra   le  esigenze  organizzative,  la  tutela  dei
dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si volge sulle materie  e
nei limiti stabiliti dal contratto collettivo intercompartimentale.
  4.  Ai  fini  del  contemperamento  tra  esigenze organizzative, la
tutela e la gestione del personale nonche' l'interesse degli  utenti,
i  contratti  collettivi possono prevedere in determinate materie una
contrattazione collettiva decentrata, indicandone  gli  ambiti  ed  i
soggetti di contrattazione.
  5.  Nel  contratto intercompartimentale viene disciplinata, in modo
uniforme per tutti i comparti, la durata dei contratti collettivi.
  6. In sede  di  rinnovo  dei  contratti  e  di  determinazione  del
trattamento   economico  costituiscono  punti  di  riferimento  della
contrattazione:
   a) le tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro;
   b) la salvaguardia  del  potere  di  acquisto  delle  retribuzioni
rispettivamente la comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva  intervenuta  nel  periodo contrattuale precedente, tenendo
conto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali  dello
Stato;
   c) l'orario di lavoro;
   d) il requisito del bilinguismo o del trilinguismo;
   e)  il  divieto  di  automatismi  che  influenzano  il trattamento
economico fondamentale ed  accessorio,  collegando  tali  trattamenti
alla produttivita' individuale e di gruppo.
  7.  I comparti di contrattazione sono determinati con deliberazione
della Giunta provinciale sulla base di accordi stipulati tra la parte
negoziale pubblica e le organizzazioni sindacali aventi titolo per la
partecipazione alla contrattazione intercompartimentale.
  8. Nell'ambito dei  comparti  di  contrattazione  vengono  previste
apposite  aree  di  contrattazione  per  il  personale  dirigenziale,
nonche' per la dirigenza medica e veterinaria.