Art. 6. Composizione delle parti negoziali 1. La parte negoziale pubblica viene nominata dalla Giunta provinciale e deve attenersi alle direttive impartite dalla medesima. Di essa nella contrattazione intercompartimentale deve comunque far parte almeno un rappresentante per ciascuno dei comparti di contrattazione. In sede di nomina della delegazione pubblica viene individuata anche la struttura che funge da supporto di segreteria per la contrattazione. 2. La delegazione sindacale e' composta da un rappresentante per ogni organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa tra il personale dei singoli comparti. 3. Per la contrattazione intercompartimentale sono considerate maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni relative, non inferiore al dieci per cento delle deleghe complessivamente espresse in ciascuno dei comparti stessi. 4. Per la contrattazione di comparto sono considerate maggiormente rappresentative tra il personale del rispettivo comparto, le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti tra il personale interessato dal contratto non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente espresse per la ritenuta del contributo sindacale. Il numero dei rappresentanti della relativa delegazione sindacale non puo' essere superiore ad uno per ogni cinquecento dipendenti iscritti o frazione superiore a duecentocinquanta. 5. La composizione delle delegazioni sindacali sara' ridisciplinata con contratto collettivo intercompartimentale, tenendo conto dei previsti nuovi principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.