Art. 6.
                 Composizione delle parti negoziali
 
  1.  La  parte  negoziale  pubblica  viene  nominata  dalla   Giunta
provinciale e deve attenersi alle direttive impartite dalla medesima.
Di  essa  nella contrattazione intercompartimentale deve comunque far
parte  almeno  un  rappresentante  per  ciascuno  dei   comparti   di
contrattazione.    In sede di nomina della delegazione pubblica viene
individuata anche la struttura che funge da  supporto  di  segreteria
per la contrattazione.
  2.  La  delegazione  sindacale e' composta da un rappresentante per
ogni organizzazione sindacale  maggiormente  rappresentativa  tra  il
personale dei singoli comparti.
  3.  Per  la  contrattazione  intercompartimentale  sono considerate
maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali che  abbiano
un  numero  di  iscritti risultanti dalle deleghe per la ritenuta del
contributo sindacale conferite  alle  amministrazioni  relative,  non
inferiore  al dieci per cento delle deleghe complessivamente espresse
in ciascuno dei comparti stessi.
  4. Per la contrattazione di comparto sono considerate  maggiormente
rappresentative   tra   il  personale  del  rispettivo  comparto,  le
organizzazioni sindacali che abbiano un numero  di  iscritti  tra  il
personale interessato dal contratto non inferiore al cinque per cento
delle   deleghe   complessivamente   espresse  per  la  ritenuta  del
contributo sindacale. Il numero  dei  rappresentanti  della  relativa
delegazione  sindacale  non  puo'  essere  superiore  ad uno per ogni
cinquecento   dipendenti   iscritti   o    frazione    superiore    a
duecentocinquanta.
  5. La composizione delle delegazioni sindacali sara' ridisciplinata
con  contratto  collettivo  intercompartimentale,  tenendo  conto dei
previsti nuovi principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.