Art. 10. Rimborso delle spese legali e processuali 1. I consiglieri e gli assessori regionali nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilita' amministrativo-contabile, civile o penale, per fatti o atti direttamente connessi con la carica ricoperta, possono chiedere il rimborso delle spese legali e processuali sostenute, debitamente documentate, salvo nel caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave. 2. Il rimborso, totale o parziale, delle spese di cui al comma 1, ove non coperte da assicurazione, e' deliberato dalla Giunta regionale. 3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, possono deliberare la stipula di contratti di assicurazione a copertura delle eventuali responsabilita' degli amministratori regionali nei confronti dell'ente e di terzi per atti non dolosi compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, i cui oneri graveranno su appositi capitoli dei rispettivi bilanci da istituirsi a decorrere dall'esercizio in corso.