Art. 10.
              Rimborso delle spese legali e processuali
 
  1.  I  consiglieri  e gli assessori regionali nei cui confronti sia
stato     aperto     un     procedimento      di      responsabilita'
amministrativo-contabile,   civile   o   penale,  per  fatti  o  atti
direttamente connessi con la carica ricoperta,  possono  chiedere  il
rimborso  delle  spese  legali  e  processuali sostenute, debitamente
documentate, salvo nel caso di sentenza  di  condanna  esecutiva  per
fatti commessi con dolo o con colpa grave.
  2.  Il  rimborso, totale o parziale, delle spese di cui al comma 1,
ove  non  coperte  da  assicurazione,  e'  deliberato  dalla   Giunta
regionale.
  3.  L'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio regionale e la Giunta
regionale,  in  relazione   alle   rispettive   competenze,   possono
deliberare la stipula di contratti di assicurazione a copertura delle
eventuali   responsabilita'   degli   amministratori   regionali  nei
confronti  dell'ente  e  di  terzi  per  atti  non  dolosi   compiuti
nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, i cui
oneri  graveranno  su  appositi  capitoli  dei  rispettivi bilanci da
istituirsi a decorrere dall'esercizio in corso.