Art. 11. Indennita' di fine mandato 1. L'indennita' di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti, o che non si ripresentino candidati, a condizione che abbiano versato il contributo di cui all'art. 3. 2. L'indennita' spetta altresi' ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione. 3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennita' spetta agli eredi del consigliere regionale.