Art. 11.
                     Indennita' di fine mandato
 
  1. L'indennita' di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che
non siano rieletti, o che non si ripresentino candidati, a condizione
che abbiano versato il contributo di cui all'art. 3.
  2.  L'indennita'  spetta  altresi'  ai  consiglieri  regionali  che
cessino  dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso
di annullamento dell'elezione.
  3. In caso di morte durante l'esercizio del  mandato,  l'indennita'
spetta agli eredi del consigliere regionale.