Art. 12.
               Misura dell'indennita' di fine mandato
 
  1. La misura dell'indennita' e' stabilita, per ogni anno di mandato
esercitato,  in  una  mensilita'  dell'ultima indennita' lorda di cui
all'art. 2 percepita dal consigliere regionale, fino ad un massimo di
dieci mensilita'.
  2.  La  frazione  di  anno  inferiore  o  pari a sei mesi non viene
computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata  anno
intero.
  3.  Il  consigliere  che  abbia gia' beneficiato della liquidazione
dell'indennita' di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in
legislature successive a quelle  per  la  quale  ha  avuto  luogo  la
liquidazione,  alla  corresponsione  di  un'indennita'  per i mandati
successivi fino alla concorrenza di dieci mensilita' comprese  quelle
tenute  a  calcolo per la liquidazione gia' percepita. In nessun caso
puo' essere corrisposta al consigliere regionale,  per  tutto  l'arco
della   sua   attivita'   consiliare,   anche  se  non  continuativa,
un'indennita' di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.