Art. 12. Misura dell'indennita' di fine mandato 1. La misura dell'indennita' e' stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilita' dell'ultima indennita' lorda di cui all'art. 2 percepita dal consigliere regionale, fino ad un massimo di dieci mensilita'. 2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero. 3. Il consigliere che abbia gia' beneficiato della liquidazione dell'indennita' di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in legislature successive a quelle per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di un'indennita' per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilita' comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione gia' percepita. In nessun caso puo' essere corrisposta al consigliere regionale, per tutto l'arco della sua attivita' consiliare, anche se non continuativa, un'indennita' di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.