Art. 13.
                          Assegno vitalizio
 
  1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri  cessati  dal
mandato  che  abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e abbiano
corrisposto il contributo di cui all'art. 3 per un periodo di  almeno
cinque  anni  di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano
esercitato la facolta' di cui all'art. 16.
  2. L'assegno vitalizio, tanto  nella  forma  diretta  quanto  nella
quota  prevista dall'art. 20, e' cumulabile, senza detrazione alcuna,
con ogni altro  eventuale  trattamento  di  quiescenza  spettante,  a
qualsiasi  titolo,  al  consigliere cessato dal mandato o agli aventi
diritto alla quota di cui all'art. 20.
  3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la
frazione di anno si considera come anno intero purche' sia di  durata
non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo cosi' computato
come  mandato  deve  essere  corrisposto  il  contributo obbligatorio
mensile di cui all'art. 3.