Art. 14.
                    Consiglieri inabili al lavoro
 
  1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'eta'
e  dalla  durata  dell'effettivo  mandato,  i  consiglieri  i   quali
divengano  totalmente  e  permanentemente inabili al lavoro nel corso
dell'esercizio del mandato.
  2. Qualora l'inabilita' totale e permanente al lavoro sia dovuta  a
cause  dipendenti  dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche
se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma
entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.
  3. Se nonostante la  dichiarazione  di  inabilita'  il  consigliere
svolge  un'attivita'  continuativa  di lavoro dipendente od autonomo,
l'assegno vitalizio per inabilita' non spetta e, se gia' concesso, e'
revocato. L'Ufficio di Presidenza puo' eseguire o  fare  eseguire  in
merito  ogni  accertamento  necessario  ed  opportuno.  L'Ufficio  di
Presidenza puo', inoltre, richiedere all'interessato l'esibizione  di
certificati   o  documenti  e  la  sottoscrizione  di  dichiarazioni,
disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino  a
quando l'interessato non adempia.
  4. Non e' considerata attivita' di lavoro, ai fini del comma 3,
 l'esercizio di cariche pubbliche elettive e degli incarichi indicati
all'art. 2, comma 3.