Art. 17. Restituzione dei contributi versati - Ricongiunzione - Sospensione dell'assegno vitalizio 1. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facolta' di cui all'art. 16, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi. 2. Il consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per un'intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. 3. Qualora il consigliere gia' cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente gia' goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sara' ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione. 4. L'erogazione dell'assegno vitalizio e' altresi' sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro Consiglio regionale o qualora venga nominato assessore regionale o sia eletto alla carica di Sindaco del Comune di Aosta; l'assegno e' ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.