Art. 17.
 Restituzione dei contributi versati - Ricongiunzione - Sospensione
                       dell'assegno vitalizio
 
  1. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto  il
periodo  minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno
vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della  facolta'  di
cui  all'art. 16, ha diritto alla restituzione dei contributi versati
nella misura del cento per cento senza  rivalutazione  monetaria  ne'
corresponsione di interessi.
  2. Il consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per
un'intera  legislatura  e  che  abbia  ottenuto  la  restituzione  di
contributi   trattenuti,   qualora   sia   rieletto   in   successive
legislature,   ha   diritto,  su  domanda,  a  versare  nuovamente  i
contributi per il suddetto  periodo  nella  misura  corrispondente  a
quella vigente alla data della domanda.
  3.  Qualora  il  consigliere gia' cessato dal mandato rientri a far
parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di
cui eventualmente gia' goda resta sospeso per  tutta  la  durata  del
nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sara'
ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
  4.  L'erogazione dell'assegno vitalizio e' altresi' sospesa qualora
il  titolare  dell'assegno  vitalizio  venga  eletto  al   Parlamento
europeo,  al  Parlamento  nazionale,  ad  altro Consiglio regionale o
qualora venga nominato assessore regionale o sia eletto  alla  carica
di  Sindaco  del  Comune  di  Aosta; l'assegno e' ripristinato con la
cessazione dell'esercizio di tali mandati.