Art. 18. Misura dell'assegno vitalizio 1. L'ammontare dell'assegno vitalizio e' determinato in percentuale sull'indennita' mensile lorda di cui all'art. 2 spettante ai consiglieri nel mese da cui decorre l'assegno. 2. L'ammontare dell'assegno determinato ai sensi del comma 1 e' incrementato dal 1 gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT. 3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella: Anni di contribuzione % sull'indennita' mensile lorda --- --- 5 20% 6 24% 7 28% 8 32% 9 36% 10 40% 11 44% 12 48% 13 52% 14 56% 15 ed oltre 60% 4. Nell'ipotesi prevista all'art. 14, comma 2, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sara' commisurato all'importo minimo.