Art. 18.
                    Misura dell'assegno vitalizio
 
  1. L'ammontare dell'assegno vitalizio e' determinato in percentuale
sull'indennita'  mensile  lorda  di  cui  all'art.  2  spettante   ai
consiglieri nel mese da cui decorre l'assegno.
  2.  L'ammontare  dell'assegno  determinato  ai sensi del comma 1 e'
incrementato dal 1 gennaio di ogni anno  sulla  base  dell'indice  di
variazione   dei   prezzi   al   consumo   per  operai  ed  impiegati
determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.
   3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione  al  numero
di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
 
Anni di contribuzione                         % sull'indennita'
                                                 mensile lorda
       ---                                           ---
        5                                            20%
        6                                            24%
        7                                            28%
        8                                            32%
        9                                            36%
        10                                           40%
        11                                           44%
        12                                           48%
        13                                           52%
        14                                           56%
     15 ed oltre                                     60%
 
  4.   Nell'ipotesi   prevista  all'art.  14,  comma  2,  qualora  il
consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti  dall'esercizio
del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione,
l'ammontare  dell'assegno  vitalizio  sara'  commisurato  all'importo
minimo.