Art. 19.
                  Decorrenza dell'assegno vitalizio
 
  1.  L'assegno  vitalizio  e' corrisposto a partire dal primo giorno
del mese successivo a quello nel quale  il  consigliere  cessato  dal
mandato ha compiuto l'eta' per conseguire il diritto.
  2.  Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del
mandato, sia gia' in possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma
1,  l'assegno vitalizio e' corrisposto a partire dal primo giorno del
mese successivo a quello della cessazione del mandato.
  3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura,  coloro
che   abbiano  gia'  maturato  il  diritto  all'assegno  percepiscono
l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese  successivo
a quello della fine della legislatura.