Art. 2. Indennita' di carica 1. L'indennita' mensile di carica dei consiglieri regionali e' stabilita nella misura del settanta per cento dell'indennita' mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261 (Determinazione dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento). 2. Le variazioni dell'indennita' di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennita' dei consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le variazioni delle due indennita' hanno la medesima decorrenza. L'ammontare della variazione e' accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 3. L'indennita' di carica non puo' cumularsi con altri assegni e compensi oltre a quelli previsti dalla presente legge, ne' con indennita', medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, nonche' da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. 4. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere e' tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 3, e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa. 5. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea.