Art. 2.
                        Indennita' di carica
 
  1. L'indennita' mensile di  carica  dei  consiglieri  regionali  e'
stabilita nella misura del settanta per cento dell'indennita' mensile
lorda  di  carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati,
ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  31  ottobre   1965   n.   1261
(Determinazione dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento).
  2. Le variazioni dell'indennita' di carica percepita dai componenti
della  Camera  dei  Deputati determinano una variazione proporzionale
delle indennita' dei consiglieri regionali ad essa ragguagliate.   Le
variazioni   delle  due  indennita'  hanno  la  medesima  decorrenza.
L'ammontare  della  variazione   e'   accertato   con   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
  3.  L'indennita'  di  carica non puo' cumularsi con altri assegni e
compensi oltre a  quelli  previsti  dalla  presente  legge,  ne'  con
indennita',  medaglie  o gettoni di presenza comunque derivanti dagli
uffici di amministratore, sindaco  o  revisore  dei  conti  conferiti
dalle   pubbliche  amministrazioni,  nonche'  da  enti  sottoposti  a
controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai  quali
la Regione partecipi.
  4. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere e' tenuto
a  depositare  una  dichiarazione  da  cui  risultino  gli  eventuali
incarichi di cui al comma 3, e le somme percepite in dipendenza dagli
stessi, ovvero una dichiarazione negativa.
  5. In caso di inadempienza  all'obbligo  di  cui  al  comma  4,  il
Presidente   del   Consiglio  regionale  diffida  il  consigliere  ad
adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel  caso  in  cui  il
consigliere  persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio
informa l'Assemblea.