Art. 20. Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'art. 3 1. Il consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento della trattenuta di cui all'art. 3, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, o al coniuge o ai figli di una quota pari al sessanta per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perche' si determini questa attribuzione e' che il consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio. 2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa e' suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del diciottesimo anno di eta', salvo il caso di totale invalidita' a proficuo lavoro accertata con le modalita' di cui all'art. 15. Hanno, altresi', diritto a conseguire l'assegno vitalizio di reversibilita' gli orfani che, pur avendo superato il diciottesimo anno di eta', frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', e gli orfani regolarmente iscritti ad una facolta' universitaria che non si trovino in posizione di fuori corso e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'. 3. La perdita del diritto da parte di uno o piu' figli alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli. 4. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1 e 2 e' subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere puo' in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie. 5. Sia la comunicazione di cui al comma 4, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare; in tal caso, il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita di figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere. 6. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed e' ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non e' comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del consigliere.