Art. 20.
        Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'art. 3
 
  1.  Il  consigliere,  previo  versamento  per  tutta  la durata del
mandato di una quota aggiuntiva pari al venticinque per  cento  della
trattenuta   di   cui   all'art.   3,   ha   diritto  di  determinare
l'attribuzione, dopo il proprio decesso, o al coniuge o ai  figli  di
una  quota pari al sessanta per cento dell'importo lordo dell'assegno
vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perche' si determini
questa attribuzione e' che il consigliere, al  momento  del  decesso,
abbia  conseguito  i  requisiti  di  contribuzione  prescritti per la
maturazione del diritto all'assegno vitalizio.
  2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita  ai  figli,
essa  e'  suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota
loro attribuita fino al compimento del  diciottesimo  anno  di  eta',
salvo  il  caso di totale invalidita' a proficuo lavoro accertata con
le  modalita'  di  cui  all'art.  15.  Hanno,  altresi',  diritto   a
conseguire  l'assegno vitalizio di reversibilita' gli orfani che, pur
avendo superato il diciottesimo anno di eta', frequentino una  scuola
media  o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non
oltre il ventiseiesimo  anno  di  eta',  e  gli  orfani  regolarmente
iscritti  ad  una  facolta'  universitaria  che  non  si  trovino  in
posizione di fuori corso e non abbiano superato il ventiseiesimo anno
di eta'.
  3. La perdita del diritto da parte di uno o piu' figli  alla  parte
di   quota   spettante   comporta   la  ridistribuzione  della  quota
complessiva tra gli altri figli.
  4. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1 e 2 e' subordinato
alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio  regionale
di volersene avvalere. Il consigliere puo' in ogni momento modificare
l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.
  5.  Sia  la  comunicazione  di  cui  al comma 4, sia l'inizio della
contribuzione di cui al comma 1, devono  aver  luogo  entro  sessanta
giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal
diritto  di  chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera
in  caso  di  matrimonio  o  di  nascita  di  figli   successivamente
all'inizio  del  mandato  consiliare;  in tal caso, il termine per la
comunicazione decorre dalla data del matrimonio o  dalla  nascita  di
figli  e  l'obbligo  del  pagamento  della quota aggiuntiva di cui al
comma  1  retroagisce  alla  data  di  assunzione  della  carica   di
consigliere.
  6. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far
parte  del  Consiglio  regionale,  il  pagamento della medesima resta
sospeso  per  tutta  la  durata  di  esercizio  del  mandato,  ed  e'
ripristinato  alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non e'
comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto  a  carico  dello
stesso  Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la
morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso  del
consigliere.