Art. 21. Quota dell'assegno in caso di morte del consigliere nel corso del mandato consiliare 1. Se il decesso del consigliere avviene nel corso del mandato consiliare, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto, nella misura di cui all'art. 20, comma 1, indipendentemente dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'art. 3. Qualora il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, la misura dell'assegno e' commisurata a quella dell'importo minimo del vitalizio.