Art. 21.
         Quota dell'assegno in caso di morte del consigliere
                  nel corso del mandato consiliare
 
  1.  Se  il  decesso  del  consigliere avviene nel corso del mandato
consiliare, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto,  nella
misura  di  cui all'art. 20, comma 1, indipendentemente dagli anni di
mandato  coperti  dal  contributo  di  cui  all'art.  3.  Qualora  il
consigliere  deceduto  non abbia versato contributi per almeno cinque
anni, la misura dell'assegno e'  commisurata  a  quella  dell'importo
minimo del vitalizio.