Art. 22.
           Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno
 
  1.  La  corresponsione  della  quota  di assegno di cui all'art. 20
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del
consigliere.
  2. I ratei di assegni non riscossi entro due  anni  dalla  data  di
emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.
  3.  Qualora  la  mancata  riscossione  dipenda  da  cause  di forza
maggiore,  decide  inappellabilmente  l'Ufficio  di  Presidenza   del
Consiglio regionale.