Art. 23.
                     Collocamento in aspettativa
 
  1.  I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica
di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza  assegni
per  la  durata  del  mandato,  ai  sensi  dell'art. 71, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  (Razionalizzazione  della
organizzazione  delle  Amministrazioni  pubbliche  e  revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421).
  2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della convalida
delle  elezioni,  in  sede  di  prima  elezione  o  di  supplenza. Il
Consiglio regionale da' immediata comunicazione  della  proclamazione
degli   eletti   alle  amministrazioni  cui  essi  appartengono,  per
l'adozione  dei  conseguenti  provvedimenti  di   aspettativa.   Tali
provvedimenti  retroagiscono  alla data di convalida delle elezioni e
perdono effetto dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi
ragione, dalle sue funzioni.
  3.  Per  aspettativa  senza  assegni  si intende il collocamento in
aspettativa  senza  che  all'interessato  competa  alcun  trattamento
economico  da  parte  della pubblica amministrazione di appartenenza,
salvo il caso di cui all'art. 24.