Art. 23. Collocamento in aspettativa 1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della convalida delle elezioni, in sede di prima elezione o di supplenza. Il Consiglio regionale da' immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di convalida delle elezioni e perdono effetto dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni. 3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, salvo il caso di cui all'art. 24.