Art. 24.
               Opzione circa il trattamento economico
 
  1. I consiglieri in  aspettativa  ai  sensi  dell'art.  23  possono
optare, in luogo dell'indennita' consiliare, per la conservazione del
trattamento   economico  in  godimento  presso  l'amministrazione  di
appartenenza.
  2. Nel  caso  dell'opzione  di  cui  al  comma  1,  il  trattamento
economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
  3.  Ai fini di cui al comma 1, per indennita' consiliare si intende
esclusivamente l'indennita' di carica fissa mensile di  cui  all'art.
2, riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri regionali.
  4.  In  caso  di  opzione  per  la  conservazione  del  trattamento
economico presso l'amministrazione di  appartenenza,  il  consigliere
conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, l'indennita'
di  funzione  di  cui  all'art. 5, collegata alle cariche particolari
eventualmente ricoperte e le indennita' e i rimborsi di cui agli art.
6, 8, 9 e 10.
  5. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere effettuata in  qualsiasi
momento. Essa viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale,
che  ne  da' immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere
optante appartiene ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui e'  stata  comunicata  al  Presidente  del  Consiglio
regionale.  Se e' effettuata all'atto della convalida delle elezioni,
l'opzione  ha  effetto  dalla  medesima  data.  L'opzione puo' essere
modificata con le stesse modalita'.