Art. 24. Opzione circa il trattamento economico 1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'art. 23 possono optare, in luogo dell'indennita' consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. 3. Ai fini di cui al comma 1, per indennita' consiliare si intende esclusivamente l'indennita' di carica fissa mensile di cui all'art. 2, riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri regionali. 4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, l'indennita' di funzione di cui all'art. 5, collegata alle cariche particolari eventualmente ricoperte e le indennita' e i rimborsi di cui agli art. 6, 8, 9 e 10. 5. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere effettuata in qualsiasi momento. Essa viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne da' immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se e' effettuata all'atto della convalida delle elezioni, l'opzione ha effetto dalla medesima data. L'opzione puo' essere modificata con le stesse modalita'.