Art. 25. Sospensione dell' indennita' 1. La corresponsione delle indennita' di cui alla presente legge e' sospesa di diritto: a) nei casi di cui all'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorita' giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della liberta' personale del consigliere o della sospensione dalla carica, dispone immediatamente la sospensione delle indennita' con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Oltre ai casi indicati nell'art. 15, comma 4-quater, della legge n. 55/1990, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge n. 30/1994, la sospensione dell'indennita' cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'art. 299 del codice di procedura penale e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 306 dello stesso codice.