Art. 25.
                    Sospensione dell' indennita'
 
  1. La corresponsione delle indennita' di cui alla presente legge e'
sospesa di diritto:
   a) nei casi di cui all'art. 15, comma 4-bis, della legge 19  marzo
1990,  n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di  tipo  mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  manifestazione  di
pericolosita'  sociale),  come  modificato dall'art. 1 della legge 12
gennaio 1994, n. 30;
   b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorita'
giudiziaria abbia  emesso  ordine  di  carcerazione  o  disposto  con
ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto
non colposo.
  2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di
privazione   della   liberta'   personale  del  consigliere  o  della
sospensione dalla carica, dispone immediatamente la sospensione delle
indennita' con decorrenza dalla data  dei  provvedimenti  di  cui  al
comma 1.
  3. Oltre ai casi indicati nell'art. 15, comma 4-quater, della legge
n.  55/1990,  come  modificato  dalla  legge 18 gennaio 1992, n. 16 e
dalla legge n. 30/1994, la sospensione dell'indennita' cessa  con  la
revoca  dell'ordinanza  di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'art.
299 del codice di procedura penale e con  l'emissione  dell'ordinanza
di cui all'art. 306 dello stesso codice.