Art. 26.
                   Assegno in caso di sospensione
 
  1.  Nelle  ipotesi  di  cui  all'art.  25,  a consigliere regionale
sospeso, per la durata della sospensione,  spetta  esclusivamente  un
assegno  pari  all'indennita'  di  carica  in  godimento, ridotta del
cinquanta per cento.
  2. In caso  di  provvedimento  definitivo  di  proscioglimento,  al
consigliere  che sia stato sospeso e' corrisposta, con riferimento al
periodo  di  sospensione,  l'intera  indennita'  di  carica  detratto
l'assegno  gia'  corrisposto ai sensi del comma 1. Sull'indennita' di
carica vengono operate le trattenute di cui all'art. 3; in tal  caso,
il  periodo  di  sospensione e' valido a tutti gli effetti ai fini di
cui all'art. 13.