Art. 26. Assegno in caso di sospensione 1. Nelle ipotesi di cui all'art. 25, a consigliere regionale sospeso, per la durata della sospensione, spetta esclusivamente un assegno pari all'indennita' di carica in godimento, ridotta del cinquanta per cento. 2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al consigliere che sia stato sospeso e' corrisposta, con riferimento al periodo di sospensione, l'intera indennita' di carica detratto l'assegno gia' corrisposto ai sensi del comma 1. Sull'indennita' di carica vengono operate le trattenute di cui all'art. 3; in tal caso, il periodo di sospensione e' valido a tutti gli effetti ai fini di cui all'art. 13.