Art. 27.
                              Supplenza
 
  Nel caso di sospensione di un consigliere regionale intervenuta  ai
sensi  della  vigente  normativa, il Consiglio regionale, nella prima
adunanza  successiva  alla   notificazione   del   provvedimento   di
sospensione,  procede  alla  temporanea  sostituzione,  affidando  la
supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al  candidato
della  stessa  lista  che  ha  riportato, dopo gli eletti, il maggior
numero di voti.   La supplenza ha termine  con  la  cessazione  della
sospensione.  Qualora  sopravvenga  la  decadenza,  si  fa luogo alla
surrogazione ai sensi della vigente normativa.
  2. Il consigliere supplente e' considerato,  per  tutta  la  durata
della  supplenza, consigliere regionale a tutti gli effetti giuridici
ed economici.