Art. 27. Supplenza Nel caso di sospensione di un consigliere regionale intervenuta ai sensi della vigente normativa, il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione ai sensi della vigente normativa. 2. Il consigliere supplente e' considerato, per tutta la durata della supplenza, consigliere regionale a tutti gli effetti giuridici ed economici.