Art. 28.
        Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri
 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, tutte le funzioni della Cassa di
previdenza sono trasferite al bilancio del  Consiglio.  L'Ufficio  di
presidenza  del Consiglio provvede, con propri atti a predisporre gli
adempimenti necessari in ordine  alla  cessazione  dell'attivita'  ed
alla  definizione dello stato patrimoniale della Cassa. Le risultanze
patrimoniali  determinate  con  la  liquidazione  della  Cassa   sono
trasferite al bilancio del Consiglio.
  2. A decorrere dal 1 gennaio 1996, le spese per la restituzione dei
contributi  ai  sensi  dell'art.  17  e in genere tutte le spese gia'
rientranti nelle funzioni della soppressa Cassa di previdenza sono  a
carico   dei  corrispondenti  capitoli  di  spesa  del  bilancio  del
Consiglio.
  3.  A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'istruzione delle pratiche, la
tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente  la  corresponsione
delle  indennita'  e  dei rimborsi previsti dalla presente legge sono
curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio
regionale.