Art. 28. Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, tutte le funzioni della Cassa di previdenza sono trasferite al bilancio del Consiglio. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provvede, con propri atti a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attivita' ed alla definizione dello stato patrimoniale della Cassa. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione della Cassa sono trasferite al bilancio del Consiglio. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1996, le spese per la restituzione dei contributi ai sensi dell'art. 17 e in genere tutte le spese gia' rientranti nelle funzioni della soppressa Cassa di previdenza sono a carico dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio del Consiglio. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennita' e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.