Art. 29.
                  Disposizioni transitorie e finali
 
  1. Le norme di cui ai Capi I, II e  III  decorrono  dal  1  gennaio
1995.
  2. L'art. 20 si applica ai consiglieri eletti per la prima volta al
Consiglio  regionale nella legislatura successiva a quella di entrata
in vigore della presente legge.
  3. Per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla  data  di
entrata  in  vigore  della presente legge, la materia di cui all'art.
20 continua ad essere disciplinata in conformita'  alle  disposizioni
vigenti   anteriormente  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della
presente legge.
  4. Gli assegni vitalizi, sia degli ex consiglieri che  degli  altri
aventi  diritto,  gia'  in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono  rideterminati  con  riferimento  all'indennita'
mensile  lorda di carica spettante ai consiglieri regionali alla data
del 31 dicembre 1994. L'ammontare dell'assegno cosi' rideterminato e'
incrementato dal 1 gennaio di ogni anno,  a  partire  dal  1  gennaio
1996,  sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per
operai ed impiegati (ISTAT) riferito all'anno precedente.