Art. 29. Disposizioni transitorie e finali 1. Le norme di cui ai Capi I, II e III decorrono dal 1 gennaio 1995. 2. L'art. 20 si applica ai consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. 3. Per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge, la materia di cui all'art. 20 continua ad essere disciplinata in conformita' alle disposizioni vigenti anteriormente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. 4. Gli assegni vitalizi, sia degli ex consiglieri che degli altri aventi diritto, gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati con riferimento all'indennita' mensile lorda di carica spettante ai consiglieri regionali alla data del 31 dicembre 1994. L'ammontare dell'assegno cosi' rideterminato e' incrementato dal 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 gennaio 1996, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT) riferito all'anno precedente.