Art. 30.
                             Abrogazioni
 
  1. Dal primo giorno del mese successivo  a  quello  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a)  gli  articoli da 1 a 10 della legge regionale 25 ottobre 1982,
n. 69 (Norme sulle indennita'  e  sui  rimborsi  spese  spettanti  ai
membri   del  Consiglio  e  della  Giunta  regionale  e  norme  sulla
previdenza dei consiglieri regionali);
   b) gli articoli 2, 3, 4,  5,  7  e  8  della  legge  regionale  25
febbraio 1985, n. 6;
   c) la legge regionale 16 dicembre 1992, n. 71;
   d) la legge regionale 27 agosto 1994, n. 65.