Art. 30. Abrogazioni 1. Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli da 1 a 10 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69 (Norme sulle indennita' e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali); b) gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6; c) la legge regionale 16 dicembre 1992, n. 71; d) la legge regionale 27 agosto 1994, n. 65.