Art. 4. Diritto alle indennita' di carica 1. La corresponsione dell'indennita' di carica e dei rimborsi spese decorre dal giorno della convalida delle elezioni e cessa alla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale. 2. Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura le indennita' ed i rimborsi spese sono corrisposti fino al giorno antecedente quello della cessazione.