Art. 4.
                  Diritto alle indennita' di carica
 
  1. La corresponsione dell'indennita' di carica e dei rimborsi spese
decorre  dal  giorno della convalida delle elezioni e cessa alla data
della prima riunione del nuovo Consiglio regionale.
  2.  Ai  consiglieri  che  cessano  dalla  carica  nel  corso  della
legislatura  le  indennita' ed i rimborsi spese sono corrisposti fino
al giorno antecedente quello della cessazione.