Art. 5. Indennita' di funzione 1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennita' prevista all'art. 2, un'indennita' di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennita' mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati: a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennita' di funzione pari al 55 per cento; b) ai componenti della Giunta regionale: indennita' di funzione pari al 38,50 per cento; c) ai vicepresidenti del Consiglio regionale: indennita' di funzione pari al 16,50 per cento; d) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, nonche' ai segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: indennita' di funzione pari al 8,25 per cento. 2. Per l'espletamento delle funzioni prefettizie al Presidente della Giunta regionale e' attribuita un'ulteriore indennita' pari al cinque per cento dell'indennita' mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati. 3. Le indennita' di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga piu' di una delle funzioni indicate e' corrisposta l'indennita' piu' favorevole. 4. Le indennita' di cui al comma 1 sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa. 5. Qualora una delle funzioni di cui al comma 1 sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, il consigliere non rieletto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennita' di carica e di funzione, e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all'art. 3, fino alla scadenza della proroga. 6. Agli assessori regionali in carica che non facciano parte del Consiglio sono attribuite, oltre all'indennita' di funzione di cui al comma 1, lettera b), l'indennita' di carica e la diaria mensile, i cui importi sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore a quelli spettanti ai consiglieri regionali. Agli assessori di cui al presente comma si applicano le altre disposizioni contenute nella presente legge, ad eccezione di quelle di cui al Capo IV.