Art. 5.
                       Indennita' di funzione
 
  1. Ai  consiglieri  regionali  che  svolgono  particolari  funzioni
compete,   in   aggiunta   alla   indennita'   prevista  all'art.  2,
un'indennita'  di  funzione  commisurata  alle  seguenti  percentuali
dell'indennita'  mensile  lorda percepita dai membri della Camera dei
Deputati:
   a) al Presidente del Consiglio regionale  e  al  Presidente  della
Giunta regionale: indennita' di funzione pari al 55 per cento;
   b)  ai  componenti  della Giunta regionale: indennita' di funzione
pari al 38,50 per cento;
   c)  ai  vicepresidenti  del  Consiglio  regionale:  indennita'  di
funzione pari al 16,50 per cento;
   d)  ai  Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma
dello Statuto e del  regolamento  interno  del  Consiglio  regionale,
nonche'   ai  segretari  dell'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio
regionale:  indennita' di funzione pari al 8,25 per cento.
  2. Per l'espletamento  delle  funzioni  prefettizie  al  Presidente
della  Giunta regionale e' attribuita un'ulteriore indennita' pari al
cinque per cento dell'indennita' mensile lorda percepita  dai  membri
della Camera dei Deputati.
  3. Le indennita' di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro.
Al  consigliere  che  svolga  piu'  di una delle funzioni indicate e'
corrisposta l'indennita' piu' favorevole.
  4. Le indennita' di cui al comma 1  sono  corrisposte  a  decorrere
dalla  data  di  assunzione  della carica e per tutta la durata della
stessa.
  5. Qualora una delle funzioni di cui al comma 1  sia  prorogata,  a
norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni
per  il  rinnovo del Consiglio regionale, il consigliere non rieletto
che eserciti tale funzione continua  a  percepire  le  indennita'  di
carica e di funzione, e ad essere assoggettato alle trattenute di cui
all'art. 3, fino alla scadenza della proroga.
  6.  Agli  assessori  regionali in carica che non facciano parte del
Consiglio sono attribuite, oltre all'indennita' di funzione di cui al
comma 1, lettera b), l'indennita' di carica e la  diaria  mensile,  i
cui importi sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale  in  misura non superiore a quelli spettanti ai consiglieri
regionali.  Agli  assessori  di cui al presente comma si applicano le
altre disposizioni contenute nella presente legge,  ad  eccezione  di
quelle di cui al Capo IV.