Art. 6. Diaria mensile 1. L'ammontare della diaria mensile spettante ai consiglieri, senza distinzione di carica, per spese inerenti all'espletamento del mandato, e' determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese, in misura non superiore a quella spettante ai membri del Parlamento.