Art. 6.
                           Diaria mensile
 
  1. L'ammontare della diaria mensile spettante ai consiglieri, senza
distinzione  di  carica,  per  spese  inerenti  all'espletamento  del
mandato, e' determinato dall'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio,
sulla  base  di  quindici giorni di presenza per ogni mese, in misura
non superiore a quella spettante ai membri del Parlamento.