Art. 7.
                       Trattenute per assenze
 
   1. Ai consiglieri regionali, per ogni  assenza  dalle  sedute  del
Consiglio  e delle Commissioni permanenti e' applicata una trattenuta
del due per cento sull'indennita' di carica e sulla diaria, salvo che
l'assenza sia dovuta ad incarico di missione dato dal Presidente  del
Consiglio  o  dal  Presidente  della  Giunta,  o  a ragioni di salute
comprovate da certificato medico.