Art. 7. Trattenute per assenze 1. Ai consiglieri regionali, per ogni assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti e' applicata una trattenuta del due per cento sull'indennita' di carica e sulla diaria, salvo che l'assenza sia dovuta ad incarico di missione dato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta, o a ragioni di salute comprovate da certificato medico.