Art. 8. Indennita' di missione e rimborsi spese 1. Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali ed ai consiglieri regionali che, rispettivamente, per l'espletamento del proprio mandato o per incarico dei Presidenti del Consiglio o della Giunta, si rechino fuori sede sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi compiuti con propri automezzi e' corrisposto un rimborso chilometrico pari a quello corrisposto ai dipendenti regionali. E' inoltre corrisposta un'indennita' di missione eguale a quella spettante ai funzionari dipendenti dell'Amministrazione regionale appartenenti alle qualifiche dirigenziali per missioni nel territorio dello Stato o all'estero. 2. In sostituzione dell'indennita' di missione di cui al comma 1 puo' essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate con un'eventuale maggiorazione del dieci per cento del loro ammontare per spese non documentabili. Tale maggiorazione e' elevata al venti per cento per le missioni effettuate all'estero. 3. Le liquidazioni delle indennita' e dei rimborsi di cui al comma 1 sono effettuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale secondo la rispettiva competenza.