Art. 8.
               Indennita' di missione e rimborsi spese
 
  1. Ai membri dell'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  e  della
Giunta  regionali  ed  ai consiglieri regionali che, rispettivamente,
per l'espletamento del proprio mandato o per incarico dei  Presidenti
del  Consiglio  o della Giunta, si rechino fuori sede sono rimborsate
le spese di viaggio; per i viaggi compiuti con  propri  automezzi  e'
corrisposto  un  rimborso  chilometrico  pari a quello corrisposto ai
dipendenti  regionali.  E'  inoltre  corrisposta   un'indennita'   di
missione   eguale   a   quella  spettante  ai  funzionari  dipendenti
dell'Amministrazione   regionale   appartenenti    alle    qualifiche
dirigenziali per missioni nel territorio dello Stato o all'estero.
  2.  In  sostituzione  dell'indennita' di missione di cui al comma 1
puo'  essere  corrisposto  il  rimborso  delle  spese   sostenute   e
documentate  con  un'eventuale  maggiorazione del dieci per cento del
loro ammontare per spese non  documentabili.  Tale  maggiorazione  e'
elevata al venti per cento per le missioni effettuate all'estero.
  3.  Le liquidazioni delle indennita' e dei rimborsi di cui al comma
1 sono effettuate dall'Ufficio di Presidenza del  Consiglio  o  dalla
Giunta regionale secondo la rispettiva competenza.