Art. 9. Rimborso forfetario di spese di viaggio 1. Ai consiglieri residenti ad una distanza superiore ai cinque chilometri da Aosta spetta un rimborso forfetario di spese di viaggio commisurato ai seguenti accessi mensili in misura pari ad un quarto del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza per raggiungere la sede consiliare: a) membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, membri della Giunta, presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e Capi gruppo consiliari: quindici accessi; b) consiglieri facenti parte di Commissioni consiliari permanenti: dieci accessi. 2. Per ogni giornata di assenza dalle adunanze consiliari o dalle Commissioni il rimborso di cui al comma 1 sara' proporzionalmente ridotto di un quindicesimo o di un decimo.