Art. 9.
               Rimborso forfetario di spese di viaggio
 
  1.  Ai  consiglieri  residenti  ad una distanza superiore ai cinque
chilometri da Aosta spetta un rimborso forfetario di spese di viaggio
commisurato ai seguenti accessi mensili in misura pari ad  un  quarto
del  prezzo  di  un  litro  di  benzina  super per ogni chilometro di
percorrenza per raggiungere la sede consiliare:
   a)  membri  dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, membri della
Giunta, presidenti delle Commissioni  consiliari  permanenti  e  Capi
gruppo consiliari: quindici accessi;
   b) consiglieri facenti parte di Commissioni consiliari permanenti:
dieci accessi.
  2.  Per  ogni giornata di assenza dalle adunanze consiliari o dalle
Commissioni il rimborso di cui al  comma  1  sara'  proporzionalmente
ridotto di un quindicesimo o di un decimo.