(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta
                    n. 42 del 19 settembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  corrisponde  assegni  di
frequenza agli allievi non lavoratori che partecipano ai corsi per la
formazione     degli     educatori     professionali,     organizzati
dall'Assessorato della sanita' ed assistenza  sociale,  con  sede  in
Aosta.
  2.  Gli  assegni  di  frequenza sono differenziati per ogni anno di
corso e sono pari a lire:
   a)  300.000  mensili  per  il  primo  anno  di  corso  per  undici
mensilita';
   b) 450.000 per il secondo anno di corso per undici mensilita';
   c)  600.000  mensili  per  il  terzo  anno  di  corso  per  undici
mensilita'.