(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 42 del 19 settembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta corrisponde assegni di frequenza agli allievi non lavoratori che partecipano ai corsi per la formazione degli educatori professionali, organizzati dall'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale, con sede in Aosta. 2. Gli assegni di frequenza sono differenziati per ogni anno di corso e sono pari a lire: a) 300.000 mensili per il primo anno di corso per undici mensilita'; b) 450.000 per il secondo anno di corso per undici mensilita'; c) 600.000 mensili per il terzo anno di corso per undici mensilita'.