Art. 2.
 
  1.  Agli  allievi non residenti in Aosta e' concesso, per la durata
del  corso,  il  rimborso  delle  spese  di  alloggio  effettivamente
sostenute fino ad un massimo di lire 100.000 mensili.
  2.  Per  gli allievi che utilizzano mezzi pubblici di trasporto per
raggiungere la sede del  corso  e  le  varie  sedi  di  tirocinio  e'
concesso il rimborso delle spese di viaggio sostenute.
  3.  Agli  allievi  sono  altresi'  rimborsate le spese di soggiorno
connesse al tirocinio.