Art. 2. 1. Agli allievi non residenti in Aosta e' concesso, per la durata del corso, il rimborso delle spese di alloggio effettivamente sostenute fino ad un massimo di lire 100.000 mensili. 2. Per gli allievi che utilizzano mezzi pubblici di trasporto per raggiungere la sede del corso e le varie sedi di tirocinio e' concesso il rimborso delle spese di viaggio sostenute. 3. Agli allievi sono altresi' rimborsate le spese di soggiorno connesse al tirocinio.