Art. 3. 1. La domanda per ottenere l'assegno di frequenza deve essere presentata presso il Servizio affari generali assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale, ogni anno entro il primo mese di corso. La liquidazione dell'assegno verra' effettuata mensilmente. 2. Le domande per il rimborso delle spese di alloggio e di viaggio, corredate da idonee pezze giustificative, devono essere presentate presso il servizio indicato al comma 1, al termine di ogni anno di corso.