Art. 3.
 
  1. La domanda per  ottenere  l'assegno  di  frequenza  deve  essere
presentata  presso  il  Servizio affari generali assistenza e servizi
sociali dell'Assessorato della sanita' ed  assistenza  sociale,  ogni
anno  entro  il  primo  mese  di  corso. La liquidazione dell'assegno
verra' effettuata mensilmente.
  2. Le domande per il rimborso delle spese di alloggio e di viaggio,
corredate da idonee pezze giustificative,  devono  essere  presentate
presso  il  servizio  indicato al comma 1, al termine di ogni anno di
corso.