Art. 4.
 
  1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge  sono
valutati  in L. 50.000.000 per il 1995, L. 90.000.000 per il 1996, L.
120.000.000 per il 1997.
  2. A decorrere dal 1996, gli  oneri  necessari  per  l'applicazione
della  presente  legge  possono  essere rideterminati annualmente con
legge di bilancio ai sensi dell' art. 15  della  legge  regionale  27
dicembre  1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita'
generale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta).
  3. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante  utilizzo degli stanziamenti gia' iscritti al capitolo 62040
(Spese per la  formazione,  riqualificazione  e  aggiornamento  degli
operatori  dei servizi soci assistenziali) del bilancio di previsione
della Regione per l'anno 1995 e del bilancio pluriennale 1995/1997.