Art. 4. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 50.000.000 per il 1995, L. 90.000.000 per il 1996, L. 120.000.000 per il 1997. 2. A decorrere dal 1996, gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminati annualmente con legge di bilancio ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta). 3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti gia' iscritti al capitolo 62040 (Spese per la formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori dei servizi soci assistenziali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e del bilancio pluriennale 1995/1997.