(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1, lettera a) dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 57 la parola "trecento" viene sostituita con "duecento". 2. I commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 57/1995 sono sostituiti dai seguenti: "3. Le cooperative nonche' i consorzi di primo e secondo grado il cui Statuto non sia conforme, in tutto o in parte, alle norme previste dalla presente legge, possono presentare istanza di contributo a condizione di provvedere all'adeguamento del medesimo entro quattro mesi dalla presentazione dell'istanza, pena l'archiviazione della stessa". "4. La Giunta regionale ha la facolta' di nominare, nel collegio sindacale dei soggetti di cui al precedente comma 1, oppure, ove il collegio non esista, nel Consiglio di amministrazione, un componente scelto tra gli iscritti negli albi professionali dei ragionieri, dottori commercialisti e revisori dei conti della Provincia in cui hanno sede le strutture di garanzia".