(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44
                        del 31 ottobre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Al comma 1, lettera a) dell'art.  2  della  legge  regionale  11
aprile  1995,  n.  57  la  parola  "trecento"  viene  sostituita  con
"duecento".
  2. I commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 57/1995  sono
sostituiti dai seguenti:
   "3.  Le cooperative nonche' i consorzi di primo e secondo grado il
cui Statuto non sia  conforme,  in  tutto  o  in  parte,  alle  norme
previste   dalla   presente  legge,  possono  presentare  istanza  di
contributo a condizione di provvedere  all'adeguamento  del  medesimo
entro   quattro   mesi   dalla   presentazione   dell'istanza,   pena
l'archiviazione della stessa".
   "4. La Giunta regionale ha la facolta' di nominare,  nel  collegio
sindacale  dei  soggetti di cui al precedente comma 1, oppure, ove il
collegio non esista, nel Consiglio di amministrazione, un  componente
scelto  tra  gli  iscritti  negli  albi professionali dei ragionieri,
dottori commercialisti e revisori dei conti della  Provincia  in  cui
hanno sede le strutture di garanzia".