Art. 2. 1. Il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 57/1995 sostituito dal seguente: "7. Sono parimenti escluse dal contributo di cui al successivo art. 3, comma 3, le imprese che, per i medesimi interventi oggetto dei benefici previsti dalla presente legge, godano di contributi o finanziamenti concessi da altri enti pubblici".