Art. 2.
 
   1.  Il  comma  7  dell'art.  2  della  legge  regionale n. 57/1995
sostituito dal seguente:
   "7. Sono parimenti escluse dal contributo  di  cui  al  successivo
art.  3,  comma  3, le imprese che, per i medesimi interventi oggetto
dei benefici previsti dalla presente legge, godano  di  contributi  o
finanziamenti concessi da altri enti pubblici".